La discrezionalità finisce dove inizia l’arbitrio
Il diritto europeo a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e il divieto costituzionale di arbitrio vincolano tutte le istituzioni democratiche: i margini di valutazione previsti dalla legge devono essere esercitati secondo i canoni dell’obiettività, del realismo e della proporzionalità. Quando le autorità pubbliche strumentalizzano il dato letterale della norma per costruire pretesti palesemente insostenibili, respingere diritti civici legittimi, addurre motivazioni circolari, coprire favoritismi ingiustificati o occultare i propri errori, si configura un gravissimo abuso di potere.
Il mero fatto che una norma conferisca potere discrezionale non rende legittima una decisione contraria ai principi della logica, ai dati scientifici acquisiti o al comune buonsenso. Opporre pretesti che il 99,9% dei cittadini e la ragionevolezza respingono non è applicazione del diritto, ma vessazione burocratica deliberata guidata da fini inconfessabili. Il nostro impegno di indagine inizia esattamente dove l’arbitrio si nasconde dietro lo schermo formale della legge.